Danno Psichico.
Un risarcimento biologico, morale ed esistenziale

George Grosz, Esplosione, 1917
Il danno biologico di natura psichica, a differenza di quello fisico, si manifesta con un’alterazione dell’integrità psichica come conseguenza di un trauma.

Secondo il nostro ordinamento, va diagnosticato da un esperto in ambito medico legale e ricondotto all’evento lesivo che l’ha causato. Per essere poi risarcito.

Per danno biologico di natura psichica (risarcibile in base agli art. 2059 c.c. e art. 32 Cost.) si intende la “menomazione dell’integrità psicofisica della persona in sé e per sé considerata, in quanto incidente sul valore uomo in tutta la sua concreta dimensione, che non si esaurisce nella sola attitudine a produrre ricchezza”. Il danno biologico di natura psichica, in altre parole, corrisponde alla menomazione, temporanea o permanente, di una o più funzioni psichiche del danneggiato e deve essere diagnosticato tramite consulenza tecnica e ricondotto all’evento lesivo che l’ha causato.

Una volta accertata la responsabilità di colui che ha commesso il fatto e l’esistenza di un danno psichico, è fondamentale, ai fini della richiesta risarcitoria, dimostrare il nesso di causalità tra il danno subito, in questo caso la condizione psicopatologica sopraggiunta, e il fatto illecito.

Danno morale

Risarcibile in base all’art. 2059 c.c., consiste nello stato di sofferenza, nel “patema d’animo” passeggero, momentaneo, conseguente all’evento lesivo subito. Il danno morale attiene alla sfera esclusivamente personale del danneggiato, alla afflizione emotiva circoscritta in un breve lasso di tempo, che rende più difficoltoso il momento di vita della persona, ma che non ne impedisce il proseguimento in nessuno dei suoi aspetti basilari. Il risarcimento del danno morale viene perciò definito pretium doloris, o pecunia doloris.

Danno esistenziale

Risarcibile in base agli art. 2059 c.c. e art. 2 Cost., consiste nel peggioramento o nell’impoverimento della qualità della vita di un individuo derivante dalla lesione di valori fondamentali alla persona, costituzionalmente garantiti, e che pregiudica l’effettiva esplicazione della personalità del soggetto nel mondo esterno, delle sue attività realizzatrici. Ad esempio:

• attività di carattere biologico-sussistenziale
• relazioni affettive e familiari
• relazioni sociali
• attività di carattere culturale e religioso
• attività ludiche e sportive